Dopo aver ricostruito cosa prevede la riforma nell’articolo precedente – Separazione delle carriere: Cosa prevede la riforma Costituzionale e cosa cambia nella giustizia italiana – questo secondo articolo si concentra sulle possibili conseguenze e sulle valutazioni necessarie per orientarsi nella scelta referendaria.
Il contesto politico: perché conta
Nel dibattito pubblico che ha accompagnato l’approvazione della riforma, alcuni esponenti politici hanno dichiarato che la separazione delle carriere rappresenterebbe solo il primo passo di un percorso più ampio di riorganizzazione della giustizia.
Tra le ipotesi evocate in prospettiva futura compaiono, in particolare:
- una possibile revisione del principio di obbligatorietà dell’azione penale
- una ridefinizione del rapporto tra pubblico ministero e polizia giudiziaria
È importante chiarire che queste ipotesi non fanno parte della riforma sottoposta a referendum e non sono contenute nel testo della legge costituzionale approvata. Il voto riguarda esclusivamente le modifiche agli articoli della Costituzione che abbiamo appena visto.
Tuttavia, queste dichiarazioni contribuiscono a delineare un possibile orizzonte politico e culturale entro cui la riforma si colloca. Non servono a interpretare il contenuto giuridico della legge, ma possono essere rilevanti per chi vuole valutare la direzione complessiva delle politiche sulla giustizia e il contesto in cui eventuali leggi di attuazione verranno approvate.
Considerare questo quadro più ampio non significa attribuire alla riforma effetti che non ha, ma tenere conto del fatto che le scelte costituzionali possono incidere anche sul modo in cui verranno affrontate, in futuro, ulteriori riforme del sistema giudiziario.
Come decidere se votare SÌ o NO: le domande da porsi
Ora che abbiamo chiarito cosa prevede la riforma, cosa viene modificato in Costituzione e cosa invece sarà deciso successivamente, è arrivato il momento in cui si inizia a ragionare per capire se votare SI o se votare NO; e secondo me la scelta referendaria non può che passare da alcune domande di merito decisamente importanti.
Non si tratta di domande a cui esista una risposta “giusta” in assoluto, ma di nodi che aiutano a orientarsi in modo consapevole.
1. Qual è il problema che si vuole risolvere?
La giustizia italiana presenta criticità reali, come la durata dei processi e le difficoltà organizzative. La separazione delle carriere affronta direttamente questi problemi oppure risponde soprattutto a una percezione di scarsa terzietà del giudice? E, in quest’ultimo caso, esistono dati che dimostrino che tale problema sia strutturale?
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A mio avviso, la separazione delle carriere non interviene in modo diretto sulle principali criticità della giustizia italiana, come la durata dei processi o le carenze organizzative degli uffici. (criticità che potrebbero essere affrontate, ad esempio, attraverso un rafforzamento degli organici – magistrati, funzionari, assistenti – un serio processo di digitalizzazione di procedure ancora in larga parte cartacee, una semplificazione burocratica e una razionalizzazione dell’eccessivo numero di leggi in vigore).
La riforma sembra piuttosto rispondere all’idea che vi sia un problema di terzietà del giudice, ma onestamente su questo punto non emergono dati chiari o evidenze sistemiche che dimostrino una compromissione strutturale dell’imparzialità dei giudici. La valutazione, quindi, dipende da quanto si ritiene reale e prioritario questo problema rispetto ad altri nodi del sistema giudiziario.
2. Da cosa dipende davvero la *terzietà del giudice?
La terzietà è garantita principalmente dalla separazione delle carriere o piuttosto dall’indipendenza dall’esecutivo, dalle regole processuali, dai criteri di assegnazione dei procedimenti e dall’organizzazione degli uffici giudiziari?
- *Cos’è la terzietà del giudice: Per terzietà del giudice si intende la sua posizione di piena imparzialità rispetto alle parti del processo: il giudice non deve identificarsi né con l’accusa né con la difesa, ma valutare i fatti e le prove in modo indipendente, applicando la legge senza condizionamenti esterni o interessi di parte.
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La terzietà del giudice, dipende soprattutto dalle garanzie di indipendenza previste dall’ordinamento, dalla sua autonomia rispetto agli altri poteri dello Stato e dalle regole processuali che disciplinano il contraddittorio, più che dal fatto di aver o meno condiviso in passato lo stesso percorso professionale del pubblico ministero.
Oggi la terzietà è tutelata dall’indipendenza costituzionale della magistratura, dall’assenza di gerarchie interne, dall’obbligo di motivazione delle decisioni e dal controllo esercitato attraverso i diversi gradi di giudizio. La separazione delle carriere interviene su un piano simbolico e organizzativo, ma non incide direttamente su queste garanzie strutturali.
Il punto centrale, quindi, è capire se la percezione di una maggiore terzietà derivi davvero dalla separazione formale dei percorsi professionali, oppure dal rafforzamento concreto delle condizioni che rendono il giudice libero da pressioni, da condizionamenti e da interferenze esterne.
3. L’indipendenza del pubblico ministero viene rafforzata o resa più fragile?
Un pubblico ministero inserito in una carriera separata e dotato di un proprio organo di autogoverno è più protetto dalle interferenze politiche, oppure rischia di diventare più esposto, soprattutto alla luce del nuovo sistema di sorteggio e del rinvio alle leggi ordinarie?
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La separazione delle carriere, a mio avviso, pone un interrogativo serio sull’equilibrio dell’indipendenza del pubblico ministero.
Oggi il PM è parte dello stesso ordine dei giudici ed è tutelato da un unico Consiglio Superiore della Magistratura, che garantisce l’autonomia di tutta la magistratura dal potere esecutivo. Questa unità costituisce una forma di protezione strutturale, per cui indebolire il pubblico ministero significherebbe, di fatto, mettere in discussione l’intero assetto della giurisdizione.
Con la separazione, il pubblico ministero avrebbe un proprio Consiglio Superiore, distinto da quello dei giudici. Questo può essere letto come un rafforzamento dell’autonomia funzionale, ma può anche rendere il PM più esposto alle pressioni politiche, soprattutto se l’organo di autogoverno risulta meno solido o meno rappresentativo.
La riforma non modifica formalmente l’obbligatorietà dell’azione penale né i principi di indipendenza, ma il rischio da valutare è se, nel tempo, un pubblico ministero separato dal giudice e regolato da norme ordinarie più facilmente modificabili possa diventare di fatto più vulnerabile alle interferenze del potere politico.
4. Il sorteggio è un antidoto al correntismo o un indebolimento dell’autogoverno?
L’eliminazione delle elezioni interne può ridurre le dinamiche correntizie, ma il sorteggio garantisce sufficiente rappresentatività e competenza? O rischia di produrre organi meno stabili e più vulnerabili alle pressioni esterne?
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Il sorteggio, forse, potrebbe anche risolvere il correntismo nella magistratura, ma lo fa introducendo una criticità nuova e per nulla marginale.
Eliminare le elezioni interne significa ridurre il peso delle correnti e delle dinamiche di potere organizzato, che negli anni hanno minato la credibilità del CSM. Da questo punto di vista, il sorteggio appare come una risposta semplice a un problema molto più complesso.
Il sorteggio inoltre elimina anche la rappresentatività. I componenti degli organi di autogoverno non sarebbero più scelti dai magistrati, ma estratti casualmente. Questo comporta il rischio di organi meno competenti, meno motivati e soprattutto più deboli sul piano istituzionale, perché privi di una legittimazione diretta.
Inoltre, mentre i magistrati verrebbero sorteggiati all’interno di una categoria molto ampia, i componenti laici verrebbero estratti da un elenco predisposto dal Parlamento. Questo introduce una differenza decisamente rilevante, perché una parte del sorteggio avviene su una platea già selezionata dalla politica, con il rischio concreto di influenzare indirettamente l’equilibrio degli organi di autogoverno.
Il nodo centrale, quindi, non è solo se il sorteggio riduca il correntismo, ma se lo faccia al prezzo di un vero e proprio indebolimento complessivo dell’autonomia e della forza istituzionale degli organi di garanzia.
5. Quanto pesa il rinvio alle leggi ordinarie?
La riforma lascia ampi margini di intervento al legislatore futuro. Ci si fida del fatto che queste norme di attuazione saranno equilibrate e rispettose dell’autonomia della magistratura, oppure si teme che questa flessibilità possa tradursi in instabilità o in un progressivo spostamento degli equilibri?
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Questo forse è uno degli aspetti più delicati dell’intera riforma.
La Costituzione modificata stabilisce i principi generali, ma rinvia a leggi ordinarie una quantità molto ampia di decisioni cruciali; dalla composizione dei nuovi Consigli, ai requisiti per il sorteggio, dalle regole disciplinari all’organizzazione concreta delle due carriere.
Il problema non è il rinvio in sé – è normale che una Costituzione non entri in ogni singolo dettaglio – ma l’ampiezza e la centralità delle materie rinviate. In questo caso, l’equilibrio reale del sistema dipenderà in larga misura da norme approvate a maggioranza semplice, quindi modificabili con relativa facilità nel tempo.
Questo significa che, una volta cambiata la Costituzione, assetti fondamentali della magistratura potrebbero essere ritoccati più e più volte da maggioranze politiche diverse, senza dover tornare al vaglio referendario (saltando così il volere di noi cittadini). La stabilità delle garanzie non sarebbe più affidata solo alla Costituzione, ma alla tenuta politica delle leggi di attuazione.
E l’ulteriore domanda da porsi è: ci si fida del fatto che le future maggioranze useranno questo margine con equilibrio, oppure si ritiene rischioso affidare a norme ordinarie e facilmente modificabili un potere così incisivo sull’autonomia della magistratura?
6. Che idea di pubblico ministero si ritiene preferibile?
Il pubblico ministero deve essere concepito come una “parte” del processo, sul modello accusatorio puro, oppure come un organo di giustizia con doveri di imparzialità e di ricerca anche degli elementi a favore dell’indagato?
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Questa è forse la domanda più di fondo, perché riguarda il modello stesso di giustizia penale che si ritiene più adeguato.
Esistono, semplificando, due concezioni diverse del pubblico ministero. La prima vede il PM come una parte del processo, incaricata esclusivamente di sostenere l’accusa, in posizione simmetrica rispetto alla difesa. In questa prospettiva, la separazione delle carriere appare quindi coerente, se il PM è una parte, è naturale che sia completamente distinto dal giudice.
La seconda concezione, che è quella storicamente accolta dall’ordinamento italiano (ovvero come stabilito dalla Costituzione del 1948) considera il pubblico ministero come un organo di giustizia: una parte processuale, sì, ma con doveri di imparzialità, di completezza nell’accertamento dei fatti e di tutela dell’interesse generale, non della sola accusa. È in questa logica che si collocano l’obbligatorietà dell’azione penale e l’obbligo di svolgere indagini anche a favore dell’indagato.
La separazione delle carriere non elimina formalmente questi doveri, ma può incidere sul modo in cui il ruolo del PM viene percepito e vissuto. Un pubblico ministero inserito in una carriera totalmente separata, con un proprio organo di autogoverno e una propria identità professionale, rischia di essere visto sempre più come un “accusatore di parte” e sempre meno come un soggetto chiamato a garantire l’equilibrio del processo.
La questione, quindi, non è solo organizzativa, ma culturale: si ritiene preferibile un PM che si concepisce e viene concepito principalmente come accusatore e non come organo di giustizia; oppure un PM che, pur sostenendo l’accusa, resti strutturalmente ancorato a una cultura comune della giurisdizione, condivisa con il giudice?
Porsi queste domande, alla luce delle informazioni disponibili, è il passaggio decisivo per trasformare il voto in una scelta consapevole e non in una presa di posizione emotiva o ideologica.
Una scelta importante che riguarda tutti
Di fronte a un referendum come questo, sulla separazione delle carriere, non dobbiamo pensare di esprimere un giudizio astratto sulla magistratura, né di schierarsi “a favore” o “contro” i giudici o i pubblici ministeri. Dobbiamo invece valutare un modello istituzionale e le sue conseguenze nel tempo.
Da un lato, la riforma introduce cambiamenti strutturali: carriere definitivamente separate, due Consigli Superiori distinti, un nuovo sistema disciplinare, l’uso del sorteggio al posto dell’elezione.
Dall’altro, lascia aperti molti snodi fondamentali, rimettendoli a future leggi ordinarie, più facilmente modificabili e quindi più esposte alle oscillazioni delle maggioranze politiche.
Il punto centrale quindi non è stabilire se la separazione delle carriere sia, in astratto, “giusta” o “sbagliata”, ma è di chiedersi quali problemi risolve davvero, quali rischi introduce e quali garanzie rafforza o indebolisce. In particolare, è legittimo interrogarsi su come questa riforma incida sull’indipendenza del pubblico ministero, sulla terzietà del giudice e sull’equilibrio complessivo tra potere giudiziario ed esecutivo.
Un voto consapevole nasce da qui, dal distinguere ciò che è scritto in Costituzione da ciò che sarà deciso dopo, dal separare le promesse politiche dagli effetti giuridici concreti, dal valutare non solo l’obiettivo dichiarato, ma anche gli strumenti scelti per raggiungerlo.
Capire come funziona oggi la giustizia, comprendere cosa cambia domani e interrogarsi sulla direzione complessiva del sistema non è un esercizio teorico. È il presupposto minimo per esercitare il voto come atto di responsabilità democratica, e non come adesione istintiva o rifiuto ideologico.
Fonti e Approfondimenti
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Testo della legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 253 del 30 ottobre 2025) - Camera dei deputati – Servizio Studi – Dossier n. 33, seconda edizione (9 luglio 2024)
“Norme per l’attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura – AA.C. 23-434-806-824-1917 – Legge costituzionale” - Consiglio Superiore della Magistratura
Parere sul disegno di legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” (delibera del plenum dell’8 gennaio 2025) - Senato della Repubblica
Disegno di legge costituzionale S. 1353 – XIX Legislatura (Scheda completa con atti e dossier parlamentari) - Pagella Politica – “Il Senato ha approvato definitivamente la separazione delle carriere” (29 ottobre 2025)