Il Parlamento ha approvato una legge costituzionale che introduce la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, modifica la struttura del Consiglio Superiore della Magistratura e istituisce una nuova Alta Corte disciplinare.
Poiché la riforma non ha raggiunto la maggioranza dei due terzi in entrambe le Camere, l’ultima parola spetta ora a noi cittadini, tramite referendum confermativo.
Prima di votare, però, è fondamentale capire cosa cambia davvero, cosa resta invariato, cosa viene deciso subito dalla Costituzione e cosa invece sarà demandato a future leggi ordinarie.
Questo articolo non nasce per fare propaganda, ma per fornire gli strumenti necessari a costruire un giudizio consapevole, mettendo in fila fatti, effetti e criticità.
Come funziona oggi la magistratura italiana
La carriera unitaria
Attualmente la magistratura italiana si fonda sul principio della carriera unitaria.
Giudici e pubblici ministeri accedono allo stesso concorso pubblico, seguono la medesima formazione iniziale e fanno parte dello stesso ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, come stabilito dall’articolo 104 della Costituzione.
Dopo il concorso e il tirocinio, il magistrato sceglie se svolgere funzioni giudicanti (decidere le controversie) o requirenti (sostenere l’accusa nei processi penali).
Questa distinzione riguarda le funzioni, non l’appartenenza a carriere separate.
Il passaggio di funzioni
Oggi è possibile cambiare funzione una sola volta nella carriera, entro limiti temporali e previo giudizio di idoneità. Questo vuol dire che non è possibile fare “avanti e indietro” a proprio piacimento, cioè passare da PM a Giudice (o viceversa) ogni volta che lo si desidera.
Infatti nella pratica questo passaggio è rarissimo, negli ultimi anni riguarda meno dell’1% dei magistrati. La grande maggioranza sceglie una funzione all’inizio e la mantiene per tutta la vita professionale.
Il Consiglio Superiore della Magistratura
Tutti i magistrati sono governati da un unico Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), che decide su assunzioni, trasferimenti, promozioni e procedimenti disciplinari.
Questo assetto serve a garantire l’indipendenza della magistratura dal potere esecutivo.
Un principio fondamentale dell’attuale sistema è sancito dall’articolo 107 della Costituzione: i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Non esistono gerarchie interne che incidano sull’autonomia del singolo magistrato nell’esercizio della giurisdizione.
Per chi desidera approfondire nel dettaglio il funzionamento attuale della magistratura italiana, sono disponibili tre articoli dedicati:
- Cos’è il CSM: Origini, Struttura e Ruolo nell’indipendenza della Magistratura Italiana
- Come funziona il Consiglio Superiore della Magistratura: Nomine, Carriere, Disciplina e Organizzazione della Giustizia
- Magistratura: chi sono i Giudici, chi sono i Pubblici Ministeri e come funziona la Giustizia italiana
Cosa significa “separazione delle carriere”
Con la riforma, giudici e pubblici ministeri non si distingueranno più solo per funzione, ma per carriera.
Ogni magistrato dovrà scegliere fin dall’ingresso se diventare giudice o pubblico ministero, e questa scelta sarà irreversibile per tutta la carriera, salvo una rarissima eccezione prevista per la Corte di Cassazione.
È importante chiarire un punto spesso frainteso: la Costituzione non impone né vieta la separazione delle carriere. La Corte costituzionale ha più volte affermato che si tratta di una scelta politica, non di una necessità costituzionale.
La domanda quindi non è se la riforma sia “ammissibile”, ma se sia opportuna e con quali effetti concreti.
Cosa cambia nella Costituzione
La riforma modifica sette articoli della Costituzione (87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110) e interviene sull’intero assetto dell’autogoverno della magistratura. I cambiamenti principali ruotano attorno a tre pilastri.
Qui troverete le modifiche di ciascun articolo pubblicate in Gazzetta Ufficiale: Testo Legge Costituzionale
La riforma approvata modifica in modo significativo l’assetto costituzionale della magistratura, intervenendo su sette articoli della Costituzione. Il cuore del cambiamento è rappresentato dal nuovo articolo 104, che ridefinisce l’organizzazione dell’autogoverno giudiziario e introduce una distinzione formale tra carriera giudicante e carriera requirente.
Il nuovo articolo 104 della Costituzione
Il nuovo primo comma dell’articolo 104 stabilisce:
Modifica dell’articolo 104 della Costituzione
1. L’articolo 104 della Costituzione e’ sostituito dal seguente:
«Art. 104 – La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed e’ composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.
Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.
Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.
I componenti non possono, finche’ sono in carica, essere iscritti negli albi professionali ne’ far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale».
Rispetto al testo vigente, la novità è rilevante: «La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.»
Quindi la magistratura resta formalmente un unico ordine, ma al suo interno viene introdotta una distinzione strutturale tra due carriere separate, non più comunicanti.
Questa distinzione non riguarda solo le funzioni svolte, ma incide sull’intera organizzazione dell’autogoverno e sul percorso professionale dei magistrati.
Due Consigli Superiori separati: Come sono composti e Cosa cambia
In coerenza con la distinzione tra le due carriere, il nuovo articolo 104 prevede l’istituzione di due distinti organi di autogoverno:
- il Consiglio Superiore della Magistratura Giudicante
- il Consiglio Superiore della Magistratura Requirente
Entrambi i Consigli sono presieduti dal Presidente della Repubblica, che mantiene così un ruolo di garanzia unitaria.
Sono membri di diritto:
- per il Consiglio giudicante, il Primo Presidente della Corte di Cassazione
- per il Consiglio requirente, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione
Per il resto dei componenti, la Costituzione non indica un numero preciso né una composizione dettagliata: stabilisce soltanto che i Consigli siano composti da membri sorteggiati, secondo modalità che saranno definite in parte direttamente dalla Costituzione e in parte da *leggi ordinarie.
Questa è una differenza rilevante rispetto all’attuale CSM, la cui composizione numerica è fissata dalla legge e basata sull’elezione.
*Da leggi ordinarie, che vuol dire? Vuol dire che alcune di queste modalità non sono ancora stabilite, non sono ancora state messe “nero su bianco”; verranno stabilite solamente dopo il referendum.
Il sorteggio dei componenti: Cosa significa
La riforma introduce il sorteggio come metodo ordinario di selezione dei componenti dei due Consigli Superiori.
Il meccanismo, però, non è unico e va distinto con attenzione.
Il sorteggio dei magistrati
Una parte dei componenti di ciascun Consiglio è sorteggiata tra i magistrati appartenenti alla rispettiva carriera (giudicante o requirente).
La Costituzione, tuttavia:
- non specifica quali requisiti debbano possedere i magistrati sorteggiabili
- non indica il numero dei sorteggiati
- non disciplina le modalità concrete del sorteggio
Tutti questi aspetti sono rinviati a leggi ordinarie future.
Di conseguenza, il perimetro dei magistrati effettivamente sorteggiabili dipenderà da scelte legislative successive.
Il sorteggio dei membri “laici”
Un’altra parte dei componenti non viene sorteggiata tra tutti i professori universitari e gli avvocati in possesso dei requisiti previsti, ma da un elenco preventivamente compilato dal Parlamento in seduta comune.
In questo caso:
- la selezione iniziale dei nominativi è politica
- il sorteggio opera solo all’interno di una rosa scelta dal Parlamento
La Costituzione non indica:
- quanti nomi debba contenere questo elenco
- con quale maggioranza debba essere approvato
- con quale frequenza debba essere rinnovato
Anche questi elementi saranno disciplinati da leggi ordinarie.
Il sorteggio, quindi, non elimina l’intervento politico, ma lo colloca a monte, nella fase di formazione degli elenchi.
L’Alta Corte disciplinare: Cos’è e perché è centrale
La riforma istituisce un nuovo organo costituzionale: l’Alta Corte disciplinare.
A questo organo viene attribuita la giurisdizione disciplinare su tutti i magistrati ordinari, sia giudicanti sia requirenti.
Attualmente, la funzione disciplinare è esercitata dalla Sezione disciplinare del CSM. Con la riforma, questa competenza viene sottratta ai Consigli Superiori e concentrata in un organo separato.
Composizione dell’Alta Corte
L’Alta Corte è composta da 15 membri:
- 3 nominati dal Presidente della Repubblica
- 3 sorteggiati da un elenco compilato dal Parlamento in seduta comune
- 6 sorteggiati tra i magistrati giudicanti
- 3 sorteggiati tra i magistrati requirenti
Il presidente dell’Alta Corte deve essere scelto tra i membri nominati dal Presidente della Repubblica o tra quelli sorteggiati dall’elenco parlamentare, e quindi non può essere un magistrato in servizio.
Cosa non è stabilito in Costituzione
La Costituzione non definisce:
- quali siano gli illeciti disciplinari
- quali sanzioni possano essere applicate
- le modalità del procedimento disciplinare
Anche in questo caso, tutti questi aspetti sono rimessi a leggi ordinarie future.
Le decisioni dell’Alta Corte sono impugnabili davanti alla stessa Corte, che giudica in composizione diversa, configurando un doppio grado di giudizio interno all’organo.
Cosa viene deciso ora e cosa dopo
Come ho già indicato precedentemente, uno degli aspetti più rilevanti della riforma riguarda il rinvio a future leggi ordinarie.
La legge costituzionale approvata interviene sull’assetto generale della magistratura e ne ridefinisce i principi fondamentali, ma non disciplina nel dettaglio molti elementi operativi decisivi.
In particolare, la Costituzione modificata non stabilisce direttamente:
- il numero dei componenti dei nuovi Consigli Superiori della Magistratura
- i requisiti che i magistrati devono possedere per essere sorteggiati
- le modalità concrete con cui il sorteggio dovrà avvenire
- i criteri di formazione e aggiornamento degli elenchi da cui sorteggiare i membri “laici”
- gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni
- le regole di funzionamento e di procedura dell’Alta Corte disciplinare
- l’organizzazione concreta delle due carriere, dalla formazione iniziale alla progressione professionale
Tutti questi aspetti saranno disciplinati da leggi ordinarie, che potranno essere approvate e modificate con maggioranze parlamentari semplici.
Questo significa che una parte rilevante dell’equilibrio futuro del sistema giudiziario non è fissata direttamente in Costituzione, ma dipenderà dalle scelte che verranno compiute dal legislatore negli anni successivi all’eventuale approvazione della riforma.
Il rinvio alle leggi ordinarie è quindi un elemento centrale per valutare la stabilità e la prevedibilità del nuovo assetto: per cui, la riforma costituzionale definisce la cornice, ma il funzionamento concreto del sistema sarà determinato soprattutto dalle norme di attuazione.
Nel prossimo approfondimento ci sposteremo sul piano delle possibili conseguenze e facendo alcune valutazioni, per capire come orientarsi nella scelta referendaria e quali questioni restano aperte.
Separazione delle Carriere: Cosa cambia davvero e Come decidere se votare SÌ o NO
Fonti e Approfondimenti
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Testo della legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 253 del 30 ottobre 2025) - Camera dei deputati – Servizio Studi – Dossier n. 33, seconda edizione (9 luglio 2024)
“Norme per l’attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura – AA.C. 23-434-806-824-1917 – Legge costituzionale” - Consiglio Superiore della Magistratura
Parere sul disegno di legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” (delibera del plenum dell’8 gennaio 2025) - Senato della Repubblica
Disegno di legge costituzionale S. 1353 – XIX Legislatura (Scheda completa con atti e dossier parlamentari) - Pagella Politica – “Il Senato ha approvato definitivamente la separazione delle carriere” (29 ottobre 2025)